Associazione
Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito il parere vincolante dell’ Agenzia per le ONLUS, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.